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CODICE
CIVILE
art 143 c.c.
DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI: Con il matrimonio, il marito
e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi
doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà,
all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse
della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle
proprie sostanze e alla propria
capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire
ai bisogni della famiglia.
art.143 bis c.c.
COGNOME DELLA MOGLIE: La moglie aggiunge al proprio cognome
quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile,
fino a che passi a nuove nozze.
art.143 TER c.c.
CITTADINANZA DELLA MOGLIE: La moglie conserva la cittadinanza
italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto
del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del
marito assume una cittadinanza straniera.
art.144 c.c.
INDIRIZZO DELLA VITA FAMIGLIARE E RESIDENZA DELLA FAMIGLIA:
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita famigliare
e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze
di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
art.148 c.c.
CONCORSO NEGLI ONERI: I coniugi devono adempiere l'obbligazione
prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive
sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
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